Ultima modifica: 29 Mag, 2022
Attestazione di soggiorno permanente
E’ un attestato che certifica al cittadino dell’Unione la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente in Italia, e viene rilasciato dal Comune di residenza dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale (artt. 14 e 16 D. Lgs. n. 30/2007).
Sono previsti alcuni casi di maturazione del diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art. 15 D. Lgs. n. 30/2007).
Il diritto si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Come
Le persone interessate devono presentare modulo di richiesta (a disposizione del pubblico presso gli sportelli), una marca da bollo di Euro 16,00 e la documentazione sotto indicata:
* Documento di identità
* Autocertificazione relativa alla residenza nel territorio italiano per 5 anni
* Documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti del soggiorno legale e continuativo per 5 anni, previsti dall’art. 7 della Direttiva 2004/38/CE
(http://eur-lex.europa.euLexUriServLexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:it:pdf)
* Documentazione relativa ai casi di maturazione anticipata del diritto.
La documentazione deve essere prodotta in originale e in copia; l`attestato viene rilasciato entro 30 giorni dalla domanda ed è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria: Euro 15,14.
Dove
Quando