Sportello per l'edilizia

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Procedure edilizie - Segnalazione Certificata di Agibilitą

Normativa di riferimento

D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 - TESTO UNICO EDILIZIA

TITOLO III - Agibilità degli edifici

Capo I - Certificato di agibilità

Art. 24 (L) - Agibilità
(articolo così sostituito dall'art. 3 del d.Lgs. n°222 del 25 novembre 2016)

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante Segnalazione Certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la Segnalazione Certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La Segnalazione Certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all' all'art. 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui agli artt. 77 e 82 ;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'art. 19, commi 3 e 6-bis, della L. n° 241 del 7 agosto 1990.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
(articolo abrogato dall'art. 3 del d.Lgs. n°222 del 25 novembre 2016)

 

Quando è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità

Art. 24 (L) - Agibilità del d.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001; art. 3 del d.Lgs. n°222 del 25 novembre 2016

La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 24 comma 2 d.P.R. n° 380/2001) dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i loro successori o aventi causa). La
Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporti la permanenza dell'uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo.
La Segnalazione Certificata di Agibilità, nello specifico, deve essere presentata quando siano stati realizzati i seguenti interventi:

Ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità relativa ad immobili oggetto di condono edilizio, si precisa che in ogni caso devono essere rispettate le norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare le norme igienico-sanitarie. La rispondenza a dette norme deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata all'istanza di condono.
Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera "b" del comma 3, art. 35, L. n°47/85.

Nel caso di interventi (sopraelevazioni, sottotetti, ampliamenti, ecc.) relativi ad immobili esistenti per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato, da presentare ai sensi dell'art. 67, comma 8, d.P.R. n°380/2001, deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile, nonchè all'idoneità statica del fabbricato esistente.

 

Modalità di presentazione e Modulistica

Per informazioni sulla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità è necessario prenotare un appuntamento utilizzando le agende web di Torinofacile.

La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata esclusivamente in modalità digitale attraverso il Portale del MUDE Piemonte e deve essere compilata dal soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o il Permesso di Costruire, oppure dal soggetto in possesso di titolo adeguato (i soggetti sono indicati all'interno del modulo predisposto nel Portale del MUDE Piemonte).

La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:
 

1. Attestazione di asseverazione delle condizioni di sicurezza, redatta sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, dal Direttore dei Lavori o, qualora non nominato, da un professionista abilitato, che assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.

2. Documentazione relativa al collaudo statico opere strutturali:

- Copia del Certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del d.P.R. n°380/2001 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

oppure

- Deve essere fornita indicazione sul deposito e protocollo del certificato di collaudo statico;

oppure

- Certificato di Idoneità Statica a firma di Ingegnere o Architetto abilitati, ai sensi dell’art. 67, comma 2 del d.P.R. n° 380/2001, per interventi eseguiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio (art. 35 L. n° 47/1985 e D.M. LL.PP. 15 maggio 1985), redatto attraverso il modello SE-CIS integrato nel Mude o nel modello EDIL_intAgib;

oppure

- Relazione Tecnica sul comportamento strutturale dell’edificio in assenza di collaudo statico, per i fabbricati in c.a. già esistenti alla data del 17 giugno 1940; fabbricati in acciaio già esistenti alla data del 5 gennaio 1972; fabbricati in muratura già esistenti alla data del 19 dicembre 1987; fabbricati in legno, misti, etc. già esistenti alla data del 1° luglio 2009, redatta attraverso il modello SE_REL_STRUTT integrato nel modello EDIL_intAgib;

3. Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche: Dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate, alla normativa vigente, in materia di superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art.11 del D.M. LL.PP. n° 236 del 14 giugno 1989 e art. 77 del d.P.R. n° 380/2001 per gli edifici privati; ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n° 380/2001 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico;

4. Documentazione catastale: Estremi della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto”con indicazione del protocollo catastale assegnato;

5. Documentazione relativa alla sicurezza degli Impianti:

- Dichiarazione, originale o in copia conforme, di conformità di tutti gli impianti realizzati nell’unità immobiliare, e parti comuni edificio, completa degli allegati obbligatori indicati nella stessa, redatta dalle imprese installatrici (art.7, comma 1, D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008, in materia di sicurezza impianti);

oppure

- Dichiarazione di rispondenza degli impianti alla normativa vigente, originale o in copia conforme, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008 (nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile), redatta da tecnico competente operante nel settore da almeno cinque anni ai sensi art. 7, comma 6 D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008, relazione tecnica e relativi allegati di supporto sotto responsabilità del dichiarante.

Ulteriore documentazione che si intende allegare a supporto della Segnalazione di cui all'art. 24, commi 1 e 5a), d.P.R. 380/2001:

1. Documentazione relativa all'isolamento termico:

- Attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare redatto dal certificatore energetico iscritto all'Albo Regionale e convalidato dal SICEE (ai sensi della L.R. n° 13 del 28 maggio 2007 e s.m.i. e della D.G.R. n° ° 43-11965), per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione la cui fine lavori sia stata dichiarata in data successiva al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della D.G.R. n°43-11965)

oppure

- Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa energetica vigente al momento dell'esecuzione, per i restanti interventi la cui fine lavori sia stata dichiarata in data successiva al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della D.G.R. n° 43-11965)

oppure

- Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa energetica vigente al momento dell’esecuzione, per tutti gli interventi la cui fine lavori sia stata dichiarata in data antecedente al 1° ottobre 2009

oppure

- Dichiarazione che l'Attestato di certificazione energetica non viene allegato in quanto l’intervento non rientra nei casi contemplati dall’art. 5 comma 1 della L.R. n°13 del 28 maggio 2007 e s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 5.2 della D.G.R. n° 43-11965 del 4 agosto 2009; ovvero l’intervento non rientra nei casi contemplati dall’art. 6, comma 1 del d.Lgs. n° 192/05 e s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 2 dell’Allegato A del d.M. 26 giugno 2009

oppure

- Deve essere fornita indicazione che la dichiarazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica asseverati dal direttore lavori sono già stati depositati contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui alla pratica ___________ (segnalare n° di protocollo edilizio e data).

Per la compilazione delle suddetta documentazione si rimanda all'apposita sezione Conformità normativa energetica.

2. Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi (d.P.R. n° 151 del 1/8/2011):
- Deve essere allegato il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di TORINO in corso di validità (se scaduto occorre allegare copia del certificato scaduto ed istanza di rinnovo del suddetto CPI)

oppure

- Si allega copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi del d.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011 , con riferimento al numero di pratica dei VV.FF.
Nel caso in cui il CPI o la S.C.I.A. siano scaduti, si allega copia dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

oppure

- Si allega Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato stesso, in quanto nell'edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta alcuna attività soggetta alla normativa prevista dal d.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011.

3. Documentazione relativa all'anagrafe delle unità immobiliari:

- Copia assegnazione numeri civici da parte dell'Ufficio Toponomastica (numerazione principale e secondaria)

oppure

- Dichiarazione di mancata variazione del numero civico;

4. Documentazione relativa agli allacciamenti:

Dichiarazione a firma tecnico abilitato attestante:

5. Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di Inquinamento Acustico:

- Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'art. 25, comma 2 del Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006, mecc. 2005 12129/126, in vigore dal 19 giugno 2006), come previsto dall'art. 26, comma 2 dello stesso Regolamento, redatta secondo il modello SE_ATT_AGI_REGACU integrato nel modello EDIL_intAgib;

- Dichiarazione sottoscritta dal direttore lavori attestante il rispetto dei Requisiti Acustici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, per gli interventi realizzati con titoli abilitativi rilasciati dopo la sua data di entrata in vigore (20 febbraio 1998) e prima dell’entrata in vigore del Regolamento Comunale (19 giugno 2006);

- Dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la non applicabilità delle disposizioni in materia di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'art. 25, comma 2 del Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006, mecc. 2005 12129/126, in vigore dal 19 giugno 2006), come previsto dall'art. 26, comma 2 dello stesso Regolamento.

6. Parcheggi Pertinenziali ai sensi della Legge n°122 del 24 marzo 1989 (Legge Tonioli): occorre produrre Schema dimostrativo per l'individuazione dei parcheggi oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari e copia dei rispettivi atti notarili di vincolo.

Tariffe

 

Per il calcolo dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità si rimanda all'apposita sezione delle Tariffe.

Sanzioni

 

La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del d.P.R. n°380/01).




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